Dibattito che sostiene le proposte federaliste:

Riguarda qui l’evento

Introduzione

L’iniziativa indipendente Stroncature ospita il terzo incontro della serie “Incontri con il Federalista – rivista di politica“. Tema dell’ incontro è “Potere costituente e processo d’integrazione europea”.

Sono intervenuti:

  • Giulio Rossolillo, direttrice del Il Federalista;
  • Salvatore Aloisio, Università di Modena e Reggio Emilia.

Questo evento si propone di individuare vie e strumenti attraverso i quali l’Unione si possa trasformare in un ente capace di agire e di gestire efficacemente le politiche attribuite alla sua competenza, e dunque di diventare sovrana in tale sfera. Si affronterà dunque il problema del significato dell’espressione ‘potere costituente’, della titolarità di tale potere nell’Unione europea e delle procedure attraverso le quali tale potere può essere esercitato. Un’attenzione particolare, in quest’ottica, sarà dedicata alla Conferenza sul futuro dell’Europa e al suo significato in termini di democratizzazione del processo di evoluzione dell’Unione, nonché alla possibilità che la Conferenza costituisca l’avvio di un vero e proprio processo costituente in grado di portare a una trasformazione della natura dell’Unione. L’evento è promosso da Il Federalista, rivista politica la cui base teorica risiede nei principi del federalismo, nel rifiuto della concezione esclusiva della nazione e nella ipotesi che abbia avuto inizio l’era sovranazionale della storia umana. Sul piano dei valori il Federalista intende servire in primo luogo la causa della pace.

Relazione evento

L’incontro ha visto la partecipazione di circa 25 persone

La relazione di Salvatore Aloisio si è concentrata sulla definizione di potere costituente e sui caratteri del processo costituente europeo. In particolare, dopo aver fornito una definizione classica di potere costituente come potere di fatto, auto-fondante, che non ha forme o titolari predeterminati e che è spesso legato a un momento rivoluzionario, il relatore ha messo in luce come una simile definizione di potere costituente per alcuni aspetti mal si adatti al processo di integrazione europeo e come dunque vada in un certo senso rimodulata. Da un lato, infatti, in relazione al processo di integrazione è più opportuno parlare, anziché di potere costituente, di processo costituente, dall’altro anche il concetto di rottura con l’ordine costituito e di potere costituente come potere illimitato va rivisto alla luce del fatto che oggi tale potere è concepito come un potere da esercitarsi entro il recinto dei principi democratici e dello Stato costituzionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, il processo costituente dovrebbe essere composto da passaggi che siano volti chiaramente alla creazione di una federazione. Quanto al secondo aspetto, il processo costituente non va concepito come un azzeramento del precedente ordinamento – e quindi degli Stati membri – bensì come un loro riadattamento in una nuova struttura. Il processo costituente deve però essere contrassegnato da alcuni contenuti che necessariamente segnano il passaggio da un ente dal fondamento internazionalistico a un ente di natura costituzionale. Questi contenuti sono costituiti essenzialmente: dalla Kompetenz-Kompetenz (ovvero dal criterio per cui l’atto costitutivo della nuova struttura deve essere modificabile attraverso una procedura che non comporti l’accordo unanime degli Stati membri); dal potere estero; da un potere fiscale autonomo; dalla presenza di organi di governo, in grado di assumere decisioni politiche in tempi rapidi; e dall’esclusione della possibilità di recesso. Per quanto riguarda i passaggi che dovrebbero essere compiuti, nonostante sia impossibile prevederli con precisione, è ipotizzabile che il momento di rottura rispetto all’equilibrio preesistente sia quello in cui gli Stati membri dell’Unione si accorgono di avere visioni talmente alternative sul futuro del processo di integrazione da non poter utilizzare la proceduta di revisione dei Trattati attualmente prevista (che comporta una decisione unanime degli Stati). Gli Stati che vogliano avviarsi verso una forma federale potrebbero allora concludere tra loro un trattato-costituzione, cioè una sorta di patto federale con il quale decidono di dar vita a un nuovo ente di carattere costituzionale che assumerebbe autonomia rispetto ad essi. Il processo costituente potrebbe poi chiudersi con referendum nazionali simultanei. Naturalmente poi si porrebbe il problema di definire i rapporti tra Stati che hanno concluso il patto federale e Stati che rimangono semplicemente membri dell’Unione europea.

L’intervento di Giulia Rossolillo si è concentrato sulla nozione di “rottura” costituente e sulla procedura attraverso la quale il processo costituente potrebbe realizzarsi. Per quanto riguarda il primo aspetto, Rossolillo ha sottolineato come oggi vi sia una contraddizione tra la natura internazionalistica dell’Unione europea (fondata su Trattati internazionali) e gli elementi costituzionali che si sono stratificati su questa struttura, contraddizione oggi non più sostenibile, perché arrivata a livelli estremi. Il momento costituente, e quindi la rottura rispetto alla struttura preesistente, si avrà dunque quando il fondamento dell’Unione passerà ad essere da internazionale a costituzionale. Quanto alla procedura attraverso la quale questo processo potrebbe avvenire, non è pensabile che sia quella dell’art. 48 TUE, che prevede che tali decisioni siano adottate all’unanimità da una Conferenza intergovernativa e che poi siano ratificate da tutti e 27 gli Stati membri. La procedura attuale, dominata dagli Stati membri, comporta che ogni Stato cerchi di difendere gli interessi di breve periodo dei propri cittadini, con la conseguenza di arrivare a compromessi al ribasso non in grado di affrontare i nodi del processo di integrazione. È necessario invece che nella nuova procedura intervengano anche soggetti che non rappresentino gli interessi statali, bensì gli interessi collettivi dei cittadini dell’Unione. Qui la Conferenza sul Futuro dell’Europa potrebbe avere un ruolo determinante, come pure il Parlamento europeo che potrebbe in parallelo alla Conferenza elaborare un progetto federale. Dall’altro lato, nella negoziazione e in fase di ratifica dovrebbe prevalere il principio di maggioranza, e dunque dovrebbe affermarsi il principio per quale gli Stati non hanno un diritto di veto sulle modifiche. Nel dibattito sono stati affrontati soprattutto i temi della nozione di popolo europeo come soggetto costituente, e la procedura attraverso la quale un futuro progetto federale dovrebbe essere approvato dai cittadini (o mediante ratifiche dei parlamenti nazionali o mediante referendum simultanei negli Stati membri).

Nella discussione è emerso un accordo unanime:

  1. sulla necessità che il processo costituente europeo si realizzi attraverso una procedura differente da quella prevista dall’articolo 48 TUE e che in particolare superi il principio dell’unanimità sia in fase di negoziazione sia in fase di ratifica, in modo che alla costituzione di una federazione europea possano partecipare gli Stati che vogliono avanzare verso l’integrazione politica senza essere ostacolati dagli Stati che invece rifiutano questa prospettiva;
  2. sul fatto che un popolo europeo si formerà solo quando ci sarà un progetto di federazione europea al quale i cittadini degli Stati membri potranno aderire (o attraverso referendum nazionali simultanei o attraverso la ratifica da parte dei parlamenti nazionali) diventando popolo federale.

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